LEGGE REGIONALE N
CAPO V
Norme applicative dell' accordo intercompartimentale

ARTICOLO 26

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 5-05-1990
REGIONE CALABRIA

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del personale regionale in attuazione dell' accordo nazionale
per il triennio 1988/ 1990.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 41
del 14 maggio 1990

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3  

Allegato 1:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46  

Allegato 2:
1  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale CALABRIA Numero 6 del 1991

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A
(Titolo dedotto)
Recepimento dell' accordo
contrattuale di cui all' articolo 1

CAPO II
Rapporti con l' utenza
Sezione I

ARTICOLO 2

 

 Rapporti Amministrazione - cittadino
 1.  Nell' intento di perseguire l' ottimizzazione dell' erogazione
dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale
dell' azione amministrativa il miglioramento delle
relazioni con l' utenza, da realizzarsi nel modo pił  congruo,
tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in
cui si articola l' Amministrazione.
  2.  A tale scopo, la Regione deve approntare adeguati
strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche
attraverso l' istituzione di appositi << Uffici di pubbliche
relazioni >> abilitati, tra l' altro, a ricevere eventuali reclami
e suggerimenti dagli utenti al fine del miglioramento dei
servizi.
  3.  In tale quadro la Regione predispone, sentite le Organizzazioni
e le Confederazioni sindacali di cui all' art. 2 del
decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 Marzo
1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza
del presente accordo - finalizzati, in particolare, ad assicurare
condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di
sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la
riconoscibilitą  degli addetti ai servizi, mediante interventi
diretti a realizzare, secondo la natura degli adempimenti
istituzionali;
 a) la semplificazione della Modulistica e la riduzione della
documentazione a corredo delle domande di prestazioni,
applicando le norme sull' autocertificazione di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e le istituzioni contenute nella circolare
del Ministro per la Funzione pubblica del 20 Dicembre
1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10
gennaio 1989;
  b) l' ampliamento dell' orario di ricevimento, per garantire
l' accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi
la necessitą , in relazione alle esigenze degli utenti;
  c) il collegamento fra amministrazioni e l' unificazione di
adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli
utenti, anche attraverso l' istituzione di sportelli polivalenti;
  d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali
adibiti al ricevimento degli utenti con l' obiettivo di ridurre al
minimo l' attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo
le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni
atte a facilitare l' accesso all' informazione ed ai pubblici
servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
  e) una formazione professionale del personale addetto al
ricevimento deglu utenti, da attuare attraverso piani da
definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente
rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni
fornite, anche con l' ausilio di adeguate apparecchiature
elettroniche.
  4.  Entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione
promuove apposite conferenze con le Organizzazioni e Confederazioni
sindacali di cui all' art. 2 del decreto del Ministro
per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti
delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente
rappresentative degli utenti, per esaminare l' andamento dei
rapporti con l' utenza e, in particolare, i risultati ottenuti e
gli impedimenti riscontrati nell' ottimizzazione del processo
di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione
di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti
ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l' utenza.

 

 

 

 Tutela dei dipendenti portatori di handicap
 1.  In attuazione dell' art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di
favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei
confronti dei quali si sia stata attestata, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore
di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto
terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime,
sono stabilite misure di sostegno secondo
le modalitą  di esecuzione del progetto:
  a) concessione dell' aspettativa per infermitą  per l' intera
durata del ricovero presso strutture specializzate;  per il
periodo eccedente la durata massima dell' aspettativa con
retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metą 
per l' intera durata del ricovero;
  b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
  c) riduzione dell' orario di lavoro, con l' applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
  d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa
qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia
individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto
della terapia in atto.
  2.  I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mqncanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni
previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l' esecuzione
del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere
la concessione dell' aspettativa per motivi di famiglia per
l' intera durata del progetto medesimo.
  3.  La Regione, in attuazione delle vigenti normative,
adotta tutte le misure idonee a favore dell' integrazione
nell' attivitą  lavorativa dei dipendenti portatori di handicap
anche attraverso l' abbattimento delle barriere architettoniche.

 indice Calabria